A chi gioca l'effetto estensivo dell’ accettazione con beneficio d’inventario (art. 510 cod.civ.) (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11150 del 10 maggio 2013)

In tema di imposta di successione, l'art. 510 c. c. , per cui possono giovarsi dell'inventario anche chiamati diversi da quello che ha fatto la dichiarazione, deve essere interpretato nel senso che i beneficiari non sono quelli che hanno accettato l'eredità puramente e semplicemente, né quelli decaduti dal beneficio, perché la redazione dell'inventario non può attribuire agli altri coeredi una posizione giuridica che essi non siano più in grado di acquistare; ne consegue che la contribuente che abbia accettato con beneficio di inventario ma solo per conto dei figli ed invece puramente e semplicemente per sé, era tenuta, ai sensi dell'art. 31, comma I, del d.lgs. n. 346/1990 (nel testo vigente "ratione temporis"), a presentare la dichiarazione di successione entro sei mesi dalla devoluzione ereditaria, non potendo perciò godere del trattamento più favorevole di cui all'art. 69 della l. n. 342/2000, riservato alle dichiarazioni di successione con scadenza posteriore al 31 dicembre 2000.

Commento

(di Daniele Minussi)
Attenzione al c.d. "effetto estensivo" del beneficio di inventario: esso giova soltanto i chiamati che non abbaino posto in essere atti di accettazione d'eredità, tanto espressa (pura e semplice), quanto tacita d'eredità. Soprattutto in quest'ultimo caso il pericolo è quello di reputare di aver tempo per presentare ai fini fiscali la denunzia di successione, mentre il termine è già scaduto...

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