Codice Civile art. 1379


DIVIETO DI ALIENAZIONE
1. Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1379"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti